Verifica biennale ascensori: tutto quello che c’è da sapere

Quando parliamo di impianti di elevazione, efficienza e sicurezza sono presupposti indispensabili per evitare guasti, incidenti o interruzioni di servizio. Ecco perché è necessario adempiere con regolarità alla verifica biennale degli ascensori: una procedura obbligatoria per legge, ma ancora sottovalutata.

A conferma del suo ruolo cruciale, c’è la tutela delle persone che ogni giorno usano gli elevatori per spostarsi all’interno degli edifici. Se quindi sei proprietario o inquilino di un immobile dotato di ascensore, oppure ne sei l’amministratore di condominio, scopri insieme a noi di ARE tutto quello che c’è da sapere sull’argomento verifiche periodiche.  

Ne va del rispetto delle normative vigenti e della salvaguardia di chi utilizza l’impianto in questione.

Perché è importante la verifica ascensori

Abbiamo aperto il nostro articolo parlando della verifica biennale ascensori come della condizione sine qua non per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza gli impianti elevatori, macchinari complessi e delicati. Ma cosa significa in pratica? Vediamolo nel dettaglio.

In base a quanto stabilito dal DPR 162/99 e modificato dal DPR 23/2017 riprendendo la direttiva europea 2014/33/UE, la verifica degli ascensori e dei montacarichi è obbligatoria ogni due anni dopo che si è installato un macchinario di elevazione in un immobile a uso privato o condominiale. In particolare, la normativa si applica a:

  • ascensori in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni destinati  al trasporto di persone, di persone e cose, soltanto di cose se il supporto del carico  è accessibile (ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà ed è munito di comandi situati all’interno del supporto del carico o a portata di una persona all’interno del supporto del carico);
  • componenti di sicurezza per ascensori quali: dispositivi di bloccaggio delle porte di piano; dispositivi paracadute; dispositivi di limitazione di velocità eccessiva; ammortizzatori ad accumulazione di energia e a dissipazione di energia; dispositivi di sicurezza su martinetti dei circuiti idraulici di potenza quando sono utilizzati come dispositivi paracadute; dispositivi elettrici di sicurezza con componenti elettronici.

La rilevanza di questo collaudo sta nel fatto che permette di:

  • verificare la regolare operatività dei dispositivi di sicurezza dell’impianto;
  • controllare l’efficienza e il funzionamento delle parti da cui dipende la sicurezza dell’elevatore;
  • appurare il rispetto delle verifiche precedenti.

In sostanza, il soggetto incaricato della verifica controlla: i diversi locali dell’ascensore; le componenti meccaniche, idrauliche o elettriche legate al funzionamento e alla sicurezza del macchinario; la documentazione tecnica dell’impianto. 

Dopodiché riporta l’esito della manutenzione in un verbale che rilascia sia al proprietario (o al legale rappresentante) che alla ditta incaricata perché venga conservato a dimostrazione del rispetto degli obblighi di legge.

Se il controllo ha esito negativo, il manutentore lo deve comunicare all’ufficio comunale competente in modo che venga disposto il fermo dell’impianto, con l’apposizione dei sigilli, fino al momento in cui sarà rimesso in sicurezza e in esercizio. 

A tal proposito, capiamo su chi ricadono le responsabilità di questa verifica.

Chi è responsabile della manutenzione periodica ascensori

La legge stabilisce che sia il proprietario dell’immobile o il suo legale rappresentante, (l’amministratore, nel caso di un condominio) a dover rispettare quanto disposto in materia manutenzione ascensori. Se quindi ti trovi in una di queste due posizioni, accertati di:

  • contattare e incaricare per tempo i soggetti o le imprese abilitate a questo genere di verifiche in base alle disposizioni contenute nell’art. 15 del DPR 162/99;
  • fornire tutta la documentazione tecnica necessaria (documento di conformità dell’ascensore, numero di matricola, verbali delle precedenti verifiche, registro delle manutenzioni, ecc.);
  • agire tempestivamente in caso di interventi di riparazione o sostituzione segnalati dai soggetti incaricati;
  • predisporre il fermo impianto in condizioni di pericolo;
  • richiedere delle verifiche straordinarie nei casi di esito negativo della verifica biennale, di incidenti o modifiche costruttive dell’impianto.

Una gestione superficiale, irregolare e inefficiente degli elevatori, oltre a esporre gli utilizzatori a dei rischi, può comportare delle conseguenze di carattere civile e penale: sono i responsabili dell’impianto a rispondere personalmente in caso di infortuni o sinistri. Mai dimenticarlo!

Chi può controllare gli ascensori 

Fin qui ci siamo espressi in maniera generica con termini come “imprese abilitate” o “soggetti incaricati” ma è indispensabile fare chiarezza quando parliamo di verifiche biennali degli ascensori e delle piattaforme elevatrici. Gli unici abilitati a questo genere di controlli sono: 

  • gli ingegneri dell’ASL o dell’ARPA competente sul territorio;
  • gli organismi di certificazione accreditati dal ministero dello sviluppo economico e notificati alla commissione europea. 

Al di fuori di queste realtà, c’è la zona d’ombra di imprese non specializzate che spesso speculano sull’obbligo delle manutenzioni periodiche. Ecco perché, prima di incaricare qualcuno e di correre dei rischi, è sempre utile verificare che il personale in questione abbia tutti i requisiti previsti dalla legge.

Chi deve pagare la verifica biennale dell’ascensore

Adesso veniamo alla questione economica intorno al tema che stiamo trattando in modo da capire le diverse incombenze caso per caso.

  • Se sei proprietario di un immobile indipendente dotato di impianto di elevazione, il dilemma non sussiste: ogni spesa relativa all’ascensore è a carico tuo. 
  • Se sei condomino in un immobile dotato di impianto di elevazione, il discorso diventa più articolato ma resta il fatto che la verifica periodica ascensore in condominio comporta un costo per tutti i condomini, dato che rientra tra le parti comuni. Nello specifico, il codice civile (articolo 1124) stabilisce una ripartizione delle spese in funzione del valore delle singole unità immobiliari e del piano a cui sono poste. Significa che una metà dei costi è calcolata in base ai millesimi di proprietà e l’altra metà in base all’altezza di ciascun piano dal suolo (equivalente a zero per unità immobiliari al piano terra). Unica eccezione è quella dei proprietari di negozi con accesso indipendente o di box sotterranei non serviti dall’elevatore: sono esonerati dai costi d’uso, gestione e manutenzione periodica degli ascensori. 
  • Se sei affittuario di un’unità immobiliare, la normativa è esplicita: spettano a te le spese d’uso e di manutenzione ordinaria dell’ascensore, inclusa la verifica biennale (legge n° 392/1978). Se sei inquilino di un’unità immobiliare facente parte di un condominio, vale la ripartizione dei costi che abbiamo esposto al punto precedente. Invece, spettano al proprietario i costi di manutenzione straordinaria e quelli di adeguamento dell’impianto.

Ogni quanto effettuare la verifica periodica ascensori

visuale edifici dove effettuare la verifica periodica ascensori ogni quanto

Il DPR 162/99 stabilisce che la verifica periodica degli ascensori debba essere effettuata da soggetti competenti e specializzati con cadenza almeno biennale. Discorso diverso per la manutenzione ordinaria finalizzata a controllare la funzionalità di alcune parti dell’impianto soggette a usura (come le funi, le luci di cabina o della pulsantiera). Per questo genere di controlli d’uso, la direttiva comunitaria 95/16/CE indica una cadenzasemestrale.

Impianti esclusi dalla normativa vigente

Stando al DPR 162/99 e alle modifiche apportate dal DPR 23/2017 in base alla direttiva europea 2014/33/UE, sono esclusi dalla normativa vigente in fatto di ascensori e impianti di sollevamento:

  • apparecchi di sollevamento con velocità non eccedente gli 0,15 m/s;
  • pedane mobili utilizzate per interventi di ristrutturazione degli edifici;
  • ascensori da cantiere, costruiti a fini militari o utilizzati nei pozzi delle miniere;
  • impianti di sollevamento destinati all’accesso ai posti di lavoro;
  • elevatori per spettacoli e rappresentazioni;
  • apparecchi di sollevamento installati nei mezzi di trasporto;
  • treni a cremagliera;
  • scale mobili.   

Differenza tra certificazione, collaudo e manutenzione ascensore

  • Certificazione UE/CE: è la marcatura che devono avere tutti gli impianti di elevazione installati a partire dal 1999. Garantisce la conformità alle direttive comunitarie, la costruzione in base alle disposizioni vigenti e il corretto funzionamento dell’ascensore. Viene effettuata da enti di certificazione autorizzati e spesso è definita anche come collaudo.  
  • Certificazione preventiva: è la documentazione da richiedere per gli impianti di elevazione installati in immobili che presentano limiti tali da imporre volumi di rifugio in deroga (è il caso, per esempio, dei palazzi d’epoca). Viene rilasciata da enti notificati ai sensi del DPR 162/99 in grado di attestare gli effettivi vincoli in essere. Una volta ottenuta, il proprietario o il legale rappresentante dell’impianto è tenuto a inviarla al ministero dello sviluppo economico. 
  • Manutenzione ordinaria: si tratta dell’insieme di controlli periodici, verifica biennale inclusa, finalizzati ad accertare la sicurezza e il corretto funzionamento dell’impianto in tutte le sue parti. 
  • Manutenzione straordinaria: si tratta dei controlli su ascensori che esulano dalla manutenzione ordinaria e possono assumere carattere obbligatorio in caso di esito negativo della verifica biennale, mancata comunicazione della messa in esercizio, modifiche costruttive dell’impianto, incidente.

Alcune normative di riferimento

  • DPR 162/99: regolamento sulle norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, la semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, la relativa licenza di esercizio.
  • DPR 23/2017: regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori. 
  • Dir. 95/16/CE: direttiva del parlamento europeo e del consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori.
  • Art. 1124 del codice civile riguardante la ripartizione delle spese per l’ascensore.
ascensore zen are

In questo articolo, ti abbiamo dato tutti i riferimenti necessari per provvedere a una manutenzione accurata e responsabile degli ascensori: una procedura da non sottovalutare e da eseguire con la massima regolarità. 

Ti ricordiamo che nel Magazine di ARE puoi trovare tante altre indicazioni utili, come quelle relative alla scelta tra ascensore o piattaforma o al bonus ascensore 2024

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